La legge 124/2017 prevede l’obbligo per le aziende di pubblicizzare l’elenco delle erogazioni pubbliche da esse ricevute entro il 30 giugno di ogni anno.  I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono esclusi i liberi professionisti.

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€.

Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti sono complessivamente soggetti all’obbligo pubblicitario. Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000€, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.  L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati). Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2023: aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2023;  aiuti e contributi concessi / incassati nel 2023. Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato). Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.  Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

I “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rietrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 per le motivazioni di seguito indicate:

  • i “Contributi a fondo perduto COVID” rientrano di fatto nell’ambito delle cause di esclusione dalla norma in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale in quanto concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, e pertanto non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;
  • oltre che, per questi è già prevista l’iscrizione automatica al “Registro nazionale degli aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente “pubblicizzati”.

La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale. E’ previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono. Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio. Anche per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata e/o microimprese, sarebbe possibile indicare “volontariamente” i contributi e gli aiuti di stato in nota integrativa, ma stante l’attuale normativa non è certo che detto comportamento esoneri dall’obbligo di pubblicazione degli stessi sul sito internet aziendale. Quindi si ritiene corretto pubblicare gli aiuti e contributi ricevuti sempre sul sito internet aziendale (o dell’associazione di categoria). Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso e causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

Attenzione: a partire dal 1 gennaio 2023 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

AIUTI DI STATO REGISTRATI SU RNA
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel registro nazionale degli aiuti di stato https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx la registrazione degli stessi nel predetto sistema sostituisce gli obblighi di pubblicazione a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, se non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

KRG STUDIO mette a disposizione questa pagina web per le imprese che abbiano necessità di adempiere a questo obbligo di comunicazione (e ne abbiano fatto richiesta) previsto dalla normativa e che siano impossibilitate a pubblicare sui propri siti internet aziendali o sui propri profili social .

In ottemperanza agli obblighi informativi per le erogazioni pubbliche in riferimento alla competenza dell’anno 2021 si segnala che gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostre imprese clienti di studio che ne hanno fatto richiesta  sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, https:/www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
Inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE BENEFICIARIO proposto dal motore di ricerca sarà possibile visualizzare i dati richiesti necessari all’assolvimento dell’adempimento derivante dalla normativa in materia di trasparenza sugli aiuti di stato:

  • GRSMRC75P25I287O – GRASSI MARCO
  • LPLKTA81M64I459N – LAPILLI KATIA
  • CRVLNE78H70I459E – MANOLIBERA DI CERVIONI ELENA
  • BTTMRZ73B24E933M – LA VECCHIA TRATTORIA DI BUTTI MAURIZIO
  • VMPLSN64C44A271G – FARMACIA VAMPA ALESSANDRA
  • FRCSFN66M70F704B – BORGO CISTERNA DI FRACCAROLI
  • BCCLVI78M23E801H – BOCCIONI LIVIO
  • BRNMRN72E57G479H – BERNACCHIONI MORENA
  • BDLCST81C10L500O – BADALODDI CRISTIAN
  • 02708920414 – FAST SRLS
  • 02772410417 – FIDIA SRLS
  • 02739200414 – LENTE LOCALE SRLS
  • 02707580417 – GUERRA FRANCESCO LE LOGGE SNC
  • 02602880417 – AMAZING PORN FOOD SRL
  • 02672450414 – ALTOFOGLIA SERVICE DI MANENTI DANIELE
  • 02705410419 – EQUIP SRLS
  • 02611350410 – GORBI AUTO SRL
  • 02688360417 – NERHATI COLOR SRL
  • 02334850415 – DV SRL
  • 02660210416 – SHOPASSISTANCE SRL
  • 02734990415 – THE ALLEY SNC DI LUCA LIGI & C.
  • 02396520419 -ESTETICA E BENESSERE SNC DI BRAVI A. & C.
  • 02669490415 – NEXUS MARKETING LAB SRLS
  • 02367210412 – ECLEPTICA SRL
  • 01382630414 – AZIENDA AGRICOLA LUZI GIANNALBERTO – ALESSANDRO & C.
  • 92032790427 – ASSOCIAZIONE BATTITO D’ALI
  • 02530250410 – ACTIVE LOGISTICS SRL
  • 02616330417 – PROTECH INNOVATION SRL